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Elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza aziendale (RLSSA)

A seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l’elezione dei RLSSA pervenuteci, ritengo doveroso richiamare l’attenzione sugli strumenti e le procedure alle quali ricorrere. Nel merito è opportuno ricordare che la Legge 300/1970, all’art.9, sancisce il diritto dei lavoratori ad esercitare nelle loro aziende funzioni di controllo relativamente alla corretta attuazione delle misure di tutela della loro salute e sicurezza, anche attraverso loro rappresentanti.

Con Legge 123/2007, il legislatore nazionale si è posto l’obiettivo di assicurare, sempre e comunque, la rappresentanza effettiva della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; disponendo, inoltre, all’art.47 del D.Lgs 81/2008 le regole generali di elezione e/o designazione dei RLS, le cui modalità o procedure sono rimesse alle rappresentanze sindacali, collegando il mandato rappresentativo degli stessi RLS ad una volontà del lavoratore, art. 2, comma 1, lett.i.

La Legge affida alla contrattazione collettiva, il compito di rendere davvero effettiva la rappresentanza collettiva per la sicurezza sul lavoro. La contrattazione collettiva ha attuato compiutamente, partendo dalla stipula di accordi interconfederali, i rinvii del legislatore in merito alla definizione delle modalità e dei termini del corretto esercizio dei diritti e delle prerogative, sia sulla rappresentanza degli interessi collettivi in materia di tutela alla salute e sicurezza dei lavoratori, sia sulle regole e procedure di elezione dei RLS.


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