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Regolamento del Sistema informatico prevenzione luoghi di lavoro - Sinp

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 226, del 27 settembre 2016, il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2016, recante le regole tecniche per la realizzazione del Sinp, ai sensi dell’art.8, comma 4, del D.Lgs81/2008.

Il decreto del Ministero, che entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre, stabilisce le procedure telematiche, tabelle e condizioni per il funzionamento del Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 8, comma 1, del Testo Unico sicurezza lavoro che recita: dovrà “fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.

Gli enti che costituiscono il Sinp sono il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Interno, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e l’Inail. La gestione tecnica e informatica del Sinp , ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è affidata all’Inail a cui gli enti trasmetteranno tutti i dati di loro competenza che costituiscono il flusso informativo del Sinp, quali ad esempio i dati relativi all’occupazione, ai rischi anche in ottica di genere, alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli infortuni e malattie professionali, alle azioni di prevenzione e di vigilanza.


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