Ministero ambiente, Quesiti d.lgs. 105/2015, Quesito n.14/2018: Flash- fire e effetto domino
Ministero ambiente, Quesiti d.lgs. 105/2015, Quesito n.14/2018: Flash- fire e
effetto domino, 5 luglio 2018
Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs.
105/2015
Quesito 14
Rif. Q14/2018
Quesito:
Lo scenario incidentale rappresentato dal flash-fire non Ë attualmente
considerato come possibile generatore di effetto domino, tramite effetto
indiretto, nell'ambito della pi? estesa procedura di individuazione dei gruppi
domino preliminari, tra stabilimenti limitrofi soggetti alla direttiva Seveso.
Qualora le aree di danno, generate da uno stabilimento da cui si origina un
rilascio di sostanza infiammabile, si sovrapponessero ad uno stabilimento
recettore limitrofo, si chiede di conoscere come debba essere analizzato il
possibile coinvolgimento dello stabilimento recettore stesso.
Presentazione/argomentazione della problematica:
Lo scenario di flash fire, quale scenario incidentale che determini potenziali
effetti allíesterno dei confini dello stabilimento díorigine e che possa
eventualmente interessare uno o pi? stabilimenti limitrofi di altri gestori, non
Ë considerato tra gli eventi iniziatori di possibile effetto domino esterno, ai
sensi dell'art. 19 e dellíAll. E del D.Lgs. 105/2015, ai fini
dell'individuazione di un Gruppo domino preliminare (Gdp).
Tale scenario, teoricamente, si potrebbe configurare come potenziale generatore
di effetto domino indiretto qualora nellíarea impattata fossero presenti
strutture vulnerabili importanti ai fini della sicurezza, oppure personale per
il controllo e la gestione di impianti non automatizzati ecc..
NellíAll. E al D.Lgs. 105/2015 tra i valori di soglia di danno per gli effetti
domino indiretti tra gli scenari incidentali per líindividuazione di un Gdp si
considera quanto segue:
ï per la verifica dei potenziali impatti, di cui alle lettere e. 1), e.2), e.3)
del capitolo 2, si fa riferimento alla tab. I (radiazione termica stazionaria -
proiezione frammenti - VCE);
ï per la verifica dei potenziali impatti, di cui alle lettere e.4) del capitolo
2, si fa riferimento alla tab. II (rilascio tossico).
Non viene considerato líeffetto fisico della radiazione termica istantanea che
caratterizza lo scenario di flash fÏre.
Prendendo a riferimento quanto indicato nella nota 1 dellíAll. E del D.Lgs.
105/2015, si rammenta che, solitamente, nella valutazione quantitativa degli
effetti domino, sono prese in considerazione solo le situazioni di effetti
domino di tipo diretto, in quanto considerati pi? probabili e gravosi.
Ad es., ai fini della valutazione quantitativa, non viene di solito preso in
considerazione, tra le possibili cause iniziatrici di effetto domino:
ï il rilascio di sostanze tossiche;
ï il caso di flash fÏre (radiazione termica istantanea);
ï il caso di fireball (radiazione termica variabile).
Le situazioni sopra riportate potrebbero determinare, in linea di principio,
problemi nella corretta conduzione di uno stabilimento vicino da parte degli
operatori di questo, cui siano richieste operazioni che garantiscano la
sicurezza dello stabilimento stesso, nonchÈ eventuali danni ai sistemi di
sicurezza.
Problemi analoghi e di egual effetto sono comunque imputabili alle altre
numerose cause, sempre presenti, ascrivibili al fattore umano o a problemi di
ordine gestionale, che devono essere valutate e opportunamente trattate da ogni
gestore nellíambito dellíanalisi dei rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza,
di cui allíart. 15 del D.Lgs. 105/2015, ovvero alla base del sistema di gestione
della sicurezza, di cui allíart. 14 del decreto citato.
Inoltre, nella quasi generalit‡ dei casi, l'insieme di tali cause interne allo
stesso stabilimento ("endogene") Ë caratterizzato da frequenze attese di gran
lunga superiori a quelle associate agli scenari di impatto originati dalle
situazioni sopra menzionate. Nell'ambito della trattazione quantitativa degli
effetti domino, gli effetti indiretti, peraltro di complessa valutazione in
termini quantitativi, possono essere pertanto considerati contribuenti
trascurabili, venendo comunque tali situazioni adeguatamente analizzate sulla
sola base delle cause endogene.
Il caso di fireball, grazie agli obblighi di adozione di misure tecniche
dedicate, Ë stato reso remoto in termini di frequenza di accadimento.
Lo scenario di rilascio di sostanze tossiche e quello di flash fire sono
entrambi caratterizzati, nelle loro fasi iniziali, dal rilascio della sostanza
pericolosa e dalla diffusione in atmosfera della stessa; mentre nel primo caso
si determina una situazione diretta di esposizione e di pericolo, nel secondo
caso Ë necessario líinnesco per la generazione dellíeffetto fisico, la cui
durata Ë limitata temporalmente (frazioni di secondo).
Per quanto sopra sono stati ricompresi nellíAll. E del D.Lgs. 105/2015, per i
soli effetti domino indiretti ai fini della individuazione dei Gdp, i soli
scenari che prevedono il rilascio di sostanze tossiche.
Tuttavia, analogamente al rilascio tossico, anche il rilascio infiammabile,
indipendentemente dalla sua probabilit‡ di innesco, potrebbe influire
sull'attivazione di contromisure mitigative da parte del personale dello
stabilimento recettore dell'effetto domino. Ad esempio, ritardando l'intervento
operativo da parte di quest'ultimo, in quanto costretto ad agire in una
situazione di pericolo per la propria incolumit‡.
Risposta:
Lo scenario incidentale di flash fire, in generale, non Ë ricompreso tra i
possibili generatori di effetto domino secondo l'allegato E del Dlgs 105/15 tra
stabilimenti limitrofi per líindividuazione di un Gruppo domino Preliminare, in
quanto:
ï la radiazione termica che lo caratterizza Ë di tipo istantaneo e, quindi, non
in grado di generare impatti sulle strutture e sui sistemi;
ï possiede bassa probabilit‡ di accadimento in quanto essa Ë legata,
sequenzialmente, alla possibilit‡ di perdita di contenimento e alla probabilit‡
di innesco ritardato della miscela in campo di infiammabilit‡.
Occorre comunque líobbligo di rilevare che, per la valutazione di effetti
indiretti, un rilascio di sostanza infiammabile (non innescata e quindi
caratterizzata da probabilit‡ pi? alta) generato da uno stabilimento, potrebbe
presumibilmente impedire uníefficace risposta operativa da parte di uno
stabilimento recettore limitrofo, se questíultimo non fosse messo in grado di
conoscere tale scenario, con la conseguente predisposizione delle misure
protettive pi? idonee a contrastarne gli effetti. A tal fine, parametri utili
alla corretta valutazione di questa problematica possono essere:
ï caratteristiche chimico-fisiche della sostanza (LEL, capacit‡ di diluizione,
ecc.);
ï caratteristiche dellíefflusso (portata e posizione);
ï fattori specifici di vulnerabilit‡ (presenza di strutture vulnerabili
rilevanti per la sicurezza, presenza di personale in campo per líazionamento di
sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, ecc.);
ï caratteristiche dellíarea di sovrapposizione (pendenze, spazi aperti o chiusi,
presenza di barriere fisiche al movimento dei vapori);
ï caratteristiche dei sistemi operativi (sistemi di controllo e intervento
remotizzati).
Pertanto, laddove le autorit‡ preposte, nellíambito dei procedimenti di propria
competenza, valutassero come plausibile la sopra citata criticit‡, la stessa
potrebbe richiedere uníanalisi congiunta della problematica ai gestori degli
stabilimenti coinvolti.
Qualora tale analisi congiunta, effettuata dai gestori degli stabilimenti
coinvolti sulla scorta dei fattori menzionati, non mettesse in luce la solidit‡
dei sistemi di risposta, le autorit‡ competenti potranno prescrivere líeventuale
adozione di misure aggiuntive, tecniche e/o gestionali.
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